Premi di Risultato

Con la Circolare n. 104/2018 del 18 ottobre scorso, l'INPS ha chiarito e fornito tutte le istruzioni necessarie ai datori di lavoro ai fini della decontribuzione dei Premi di Risultato. I datori di lavoro potranno quindi ridurre la quota di contributi dovuti sui premi di risultato nella misura del 20% fino a un massimo di 800 euro annui; mentre la decontribuzione sarà totale sulla quota contributiva destinata ai lavoratori (che finirà in busta paga). 


LA NORMATIVA: LA LEGGE N. 50/2017

Lo sgravio è indirizzato sia alle aziende che ai lavoratori: la disciplina contenuta nel dl n. 50/2017 che ha previsto, accanto allo sgravio fiscale per i lavoratori dipendenti, quello contributivo, indirizzato ai datori di lavoro del settore privato.

La detassazione si applica ai premi di risultato corrisposti per aumenti di efficienza, produttività, qualità  ed innovazione, che siano misurabili e verificabili, e a tutte le forme di partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa.

Per beneficiare dello sgravio contributivo, è necessario che gli importi siano erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali depositati presso l’Ispettorato del Lavoro; inoltre è necessario il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

 

UNA MISURA AUTOMATICA

La circolare INPS n. 104 del 18 ottobre 2018 chiarisce che la misura è automatica e che dunque è fruibile dai datori di  lavoro liberamente, ovvero senza preventiva autorizzazione da parte dell’Istituto ( non sarà necessario compilare una domanda)

Rientreranno nella normativa quindi tutti i premi di risultato erogati in costanza di contratti aziendali e territoriali stipulati dopo l’entrata in vigore della L 50/2017; ma anche nei confronti dei vecchi accordi purché modificati ed integrati dopo l’entrata in vigore della Legge.

 

APPLICAZIONE ESTENSIVA 

 l’INPS ha specificato che la norma è da intendersi in modo estensivo. A parere dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale l'applicazione della norma ( che cita solo le ''aziende'')  può ritenersi valida anche alle ‘’non imprese’’ (gli Studi professionali ad esempio).

Lo sgravio è quindi sempre tarato sul massimale di 800 euro sul premio erogato, da considerarsi come tetto annuale.

Quindi se il lavoratore ha instaurato nel corso dell’anno diversi rapporti di lavoro; tutti i datori di lavoro potranno beneficiare della riduzione contributiva fino all’esaurimento del plafond degli 800 euro.

A tal fine il lavoratore dovrà comunicare tutte le quote ed i premi ricevuti durante l’anno dai diversi datori di lavoro.

La riduzione contributiva si applica ai lavoratori subordinati, qualunque sia la tiplogia contrattuale e le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.

 

DA NOVEMBRE SI PARTE...

I datori di lavoro potranno fruire della decontribuzione sui premi di produttività a partire da novembre 2018, attraverso il flusso Uniemens relativo al mese di novembre 2018 dalle cui risultanze sarà possibile recuperare  i maggiori importi versati nei mesi precedenti.

Come anticipato, i datori di lavoro non dovranno presentare nessuna richiesta di autorizzazione all’INPS per la fruizione dello sgravio. Il riconoscimento è automatico e subordinato soltanto alla regolarità contributiva (DURC) e al rispetto di quanto previsto dagli accordi e dai contratti collettivi stipulati o modificati dal 24 aprile 2017. 


SCARICA QUI LA CIRCOLARE 104/2018 INPS E NON ESITARE A CONTATTARCI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.