L'avvocato Consiglia - Separazione dei Coniugi

Sesto appuntamento con ''L'avvocato Consiglia''. Nell'appuntamento di questo mese parleremo di separazione dei coniugi e della nuova disciplina sulla procedura negoziale (ossia una negoziazione assistita da Avvocati), fermo restando il controllo del Giudice e la possibilità del ricorso alla procedura ordinaria. Analizzeremo i presupposti le condizioni ed il percorso legale da seguire per ottenerla.


La nuova disciplina: la Legge 162/2014

Il D.L. n. 132/2014, convertito con modifiche nella legge n. 162/2014, ha introdotto in Italia due nuovi procedimenti che consentono di ottenere la Separazione dei coniugi senza ricorrere al Tribunale:

  • La Convenzione di Negoziazione Assistita da Avvocati 
  • La procedura in Comune dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile

I nuovi procedimenti si sommano e non sostituiscono l’ordinaria procedura dinanzi al Giudice che resta sempre esperibile.

Analizziamo nel dettaglio quali sono i presupposti e le condizioni che regolano il primo dei due procedimenti sopra indicati, vale a dire la Separazione attraverso Negoziazione Assistita da Avvocati.

 

I presupposti di applicazione

Presupposto essenziale perché questa procedura sia applicabile è che la separazione sia consensualmente voluta dai coniugi; è anche necessario che ciascuno sia assistito da un diverso Avvocato al fine di garantire la piena e corretta tutela di entrambi.

Quale ulteriore garanzia, la Legge ha previsto il controllo dell’accordo da parte del Pubblico Ministero; prima di procedere alla sua trascrizione nei Registri dello Stato Civile.

La procedura

1 - Uno dei Coniugi tramite proprio legale può invitare l’altro ad aderire ad una Convenzione di Negoziazione Assistita per la concorde definizione delle condizioni di separazione;

2 - Se l’altro coniuge aderisce all’invito la procedura ha inizio, in caso contrario la separazione dovrà essere svolta in Tribunale;

3 - In caso di adesione le parti sottoscriveranno con l’assistenza degli legali una Convenzione nella quale, tra l’altro, si impegnano a cooperare lealmente e in buona fede per il raggiungimento, in via amichevole, di un accordo di separazione entro un tempo prefissato (tra 1 e 3 mesi);

4 - Una volta raggiunto l’accordo i coniugi apporranno le loro firme, autenticate dai rispettivi legali. L’intesa è quindi trasmessa al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente, per il controllo e l’apposizione del nulla osta;

5 - Ottenuto il nulla osta, l’accordo verrà trasmesso all’Ufficiale di Stato Civile per la trascrizione nei Registri dello Stato Civile del Comune di competenza.

Le deroghe: l'interesse preminente dei figli ed il controllo della pubblica autorità

A seguito di modifiche apportate all’originario progetto; la procedura di Separazione per Negoziazione Assistita è oggi consentita anche quando in famiglia vi siano figli minorenni o maggiorenni bisognosi di tutela o non economicamente autosufficienti.  In questi casi tuttavia la Legge ha previsto un controllo più incisivo da parte della pubblica Autorità.

Il Pubblico Ministero infatti, in presenza di figli non autosufficienti, non si limiterà a verificare la regolarità formale dell’intesa ma vaglierà anche la rispondenza degli accordi raggiunti all’interesse preminente dei figli, sia in termini di affidamento che in termini di previsioni di carattere economico.

Ove ritenga che le intese raggiunte siano conformi all’interesse dei figli; il Pubblico Ministero autorizzerà dunque l’accordo, che potrà essere trasmesso dai legali ai Registri dello Stato Civile ai fini della trascrizione.

Se invece riterrà gli accordi sottoscritti contrari all’interesse dei figli, il PM disporrà che il procedimento sia trasmesso al Presidente del Tribunale competente affinché la separazione venga decisa in sede giurisdizionale.

Con la medesima procedura sarà anche possibile procedere concordemente alla eventuale modifica delle condizioni precedentemente stabilite per la Separazione. Nel caso in cui con il passare del tempo, mutate condizioni ne giustifichino il cambiamento.

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ARTICOLO SCRITTO E CURATO DALL’AVV. ANNUNZIATA VANACORE: Avvocato civilista, esperta in diritto dei contratti e responsabilità civile; diritto di famiglia e dell’eredità; diritto della proprietà e del condominio. Professionista iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano e consulente Jointly.