Con la nuova rubrica ''L'avvocato Consiglia'' rispondiamo a questa ed altre domande per risolvere piccoli problemi legali. Anche questo è welfare, ed aiuta a migliorare il work life balance, risparmiare tempo e vivere più sereni. Lo facciamo grazie alla preziosa collaborazione con l'Avvocato Vanacore, partner Jointly, che offre all'interno del nostro portale il pratico servizio di counseling giuridico per i dipendenti.

Quando interviene la separazione legale dei coniugi o il divorzio e vi sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti, sopravvive sempre a carico dei genitori l’obbligo di mantenimento dei figli. In caso di affidamento congiunto dei minori, le decisioni di maggior interesse per la prole andranno condivise ed i relativi costi sopportati da entrambi. Da sempre questo è un terreno di scontro tra genitori separati e divorziati. La maggior parte dei Tribunali, al fine di chiarire i principi guida in materia e ridurre il contenzioso, ha  elaborato dei Protocolli, per indicare: 
  • Quali spese non sono comprese nell’assegno di mantenimento mensile,
  • Quali delle spese extra assegno siano obbligatorie
  • Quali richiedano invece il preventivo accordo degli ex coniugi.
  Ciascuno degli ex coniugi sarà  chiamato a contribuire al pagamento, nella percentuale fissata delle spese extra assegno secondo il seguente schema di massima:
  1. Obbligatorie; cioè senza che sia necessario il preventivo accordo, per le spese mediche, scolastiche ed extra scolastiche essenziali e tendenzialmente erogate da strutture pubbliche.
  2. Previo accordo e condivisione, riguardo alle spese mediche, scolastiche ed extra scolastiche, particolarmente onerose, non strettamente necessarie o erogate da strutture non pubbliche.

Ma facciamo qualche esempio: 
In linea generale sono considerate spese extrascolastiche obbligatorie:
  • il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; il centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); il baby-sitting se necessario per consentire al genitore collocatario di lavorare.
Rientrano invece tra le spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
  • i corsi di lingue, di musica, pittura, teatro etc; le attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzature; i viaggi  studio in Italia e all’estero, gli stage sportivi i campus e le vacanze senza i genitori.
Riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore che le propone dovrà quindi farlo per iscritto, anche via e- mail; mentre l’altro genitore potrà manifestare il proprio dissenso per iscritto. Perché il dissenso sia legittimo tuttavia, dovrà essere fondato su validi motivi e l’opposizione dovrà essere manifestata in tempi rapidi, la maggior parte dei Protocolli indica un lasso di tempo di 10/15 giorni. Il silenzio prolungato sarà infatti legittimamente inteso come consenso alla richiesta e non ci si potrà poi sottrarre all’obbligo di rimborsare della propria quota parte. Il diritto al rimborso potrà in questo caso essere ottenuto in caso di inadempimento tramite ingiunzione di pagamento dell’autorità giudiziaria. Questo articolo ti è sembrato utile? Vuoi maggiori informazioni su Jointly, i partner ed i servizi? Contattaci Vuoi contattare l'avvocato Vanacore? Scrivile una mail o richiedi il contatto su Linkedin   ________ ARTICOLO SCRITTO E CURATO DALL'AVV. ANNUNZIATA VANACORE: Avvocato civilista, esperta in diritto dei contratti e responsabilità civile; diritto di famiglia e dell'eredità; diritto della proprietà e del condominio. Professionista iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano e consulente Jointly.