In Italia, secondo l'Istat, sono oltre 8 milioni le famiglie chiamate ad occuparsi della gestione, patrimoniale e personale, di persone e familiari non autosufficienti ed incapaci di provvedere autonomamente al disbrigo degli affari quotidiani. L'ordinamento giuridico italiano ha messo a disposizione negli anni una serie di strumenti giuridici pensati per il sostegno e la protezione degli interessi sia della persona non autosufficiente, che della famiglia. Vediamo brevemente quali:
L’INTERDIZIONE
E' lo strumento previsto per gestire i casi più gravi, se la persona si trova in una condizione abituale e permanente di infermità ed è del tutto incapace di provvedere adeguatamente ai propri interessi e di assumere consapevoli decisioni di vita (ad es. anziani colpiti da patologie psichiche gravi; persone affette da handicap mentale totale).
Una volta dichiarata l’interdizione, viene nominato un Tutore che agirà in completa e costante sostituzione dell’interdetto sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
L’INABILITAZIONE
E' destinata invece a gestire casi meno gravi o non definitivi di infermità di mente e, soprattutto in passato, era utilizzata in casi di pericolosa prodigalità o di abuso di alcool o droghe. L’inabilitato non perde completamente la sua capacità di agire, ma viene affiancato o sostituito da un Curatore per il compimento di taluni atti.
A partire dall’introduzione dell’ADS (amministrazione di sostegno), tuttavia, l’inabilitazione è caduta quasi in disuso.
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (ADS)
E' l’istituto di protezione più recente e più flessibile e, in ragione di ciò, attualmente il più utilizzato nel concreto per l’assistenza ed il sostegno delle persone fragili.
L’ADS è idonea a gestire tutte le situazioni in cui la persona inferma o menomata sia anche solo parzialmente o temporaneamente incapace di agire.
STRUMENTI MODULABILI...
L’ampiezza e le caratteristiche del sostegno, così come i limiti posti alla capacità di agire del soggetto, sono modulabili secondo le specifiche esigenze del caso concreto e modificabili nel tempo con il variare dello stato della persona in difficoltà.
L’Amministratore può affiancare o sostituire, in tutto o in parte, l’incapace nello svolgimento delle sue attività giuridiche, in base a quanto disposto nel Decreto di nomina.
In tutti e tre questi casi, l’Autorità Giudiziaria verificherà costantemente nel tempo la sussistenza ed il perdurare dei presupposti per l’adozione e il mantenimento della misura di sostegno; controllerà che il Tutore, il Curatore o l’Amministratore agiscano sempre nell’interesse della persona fragile; valuterà se autorizzare il compimento degli atti giuridici più importanti nell’interesse dell’incapace.
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ARTICOLO SCRITTO E CURATO DALL’AVV. ANNUNZIATA VANACORE: Avvocato civilista, esperta in diritto dei contratti e responsabilità civile; diritto di famiglia e dell’eredità; diritto della proprietà e del condominio. Professionista iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano e consulente Jointly.