In Italia, secondo l'Istat,  sono oltre 8 milioni le famiglie chiamate ad occuparsi della gestione, patrimoniale e personale, di persone e familiari non autosufficienti ed incapaci di provvedere autonomamente  al disbrigo degli affari quotidiani. L'ordinamento giuridico italiano ha messo a disposizione negli anni una serie di strumenti giuridici pensati per il sostegno e la protezione degli interessi sia della persona non autosufficiente, che della famiglia. Vediamo brevemente quali:  

 

L’INTERDIZIONE

E' lo strumento previsto per gestire i casi più gravi, se la persona si trova in una condizione abituale e permanente di infermità ed è del tutto incapace di provvedere adeguatamente ai propri interessi e di assumere consapevoli decisioni di vita (ad es. anziani colpiti da patologie psichiche gravi; persone affette da handicap mentale totale).
Una volta dichiarata l’interdizione, viene nominato un Tutore che agirà in completa e costante sostituzione dell’interdetto sia per gli atti di ordinaria che di straordinaria amministrazione.    

L’INABILITAZIONE

E' destinata invece a gestire casi meno gravi o non definitivi di infermità di mente e, soprattutto in passato, era utilizzata in casi di pericolosa prodigalità o di abuso di alcool o droghe. L’inabilitato non perde completamente la sua capacità di agire, ma viene affiancato o sostituito da un Curatore per il compimento di taluni atti.
A partire dall’introduzione dell’ADS (amministrazione di sostegno), tuttavia, l’inabilitazione è caduta quasi in disuso.  

L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO (ADS)

E' l’istituto di protezione più recente e più flessibile e, in ragione di ciò, attualmente il più utilizzato nel concreto per l’assistenza ed il sostegno delle persone fragili.
L’ADS è idonea a gestire tutte le situazioni in cui la persona inferma o menomata sia anche solo parzialmente o temporaneamente incapace di agire.  

STRUMENTI MODULABILI...

L’ampiezza e le caratteristiche del sostegno, così come i limiti posti alla capacità di agire del soggetto, sono modulabili secondo le specifiche esigenze del caso concreto e modificabili nel tempo con il variare dello stato della persona in difficoltà. L’Amministratore può affiancare o sostituire, in tutto o in parte, l’incapace nello svolgimento delle sue attività giuridiche, in base a quanto disposto nel Decreto di nomina. In tutti e tre questi casi, l’Autorità Giudiziaria verificherà costantemente nel tempo la sussistenza ed il perdurare dei presupposti per l’adozione e il mantenimento della misura di sostegno; controllerà che il Tutore, il Curatore o l’Amministratore agiscano sempre nell’interesse della persona fragile; valuterà se autorizzare il compimento degli atti giuridici più importanti nell’interesse dell’incapace. Questo articolo ti è sembrato utile? Vuoi maggiori informazioni su Jointly, i partner ed i servizi? Contattaci Vuoi contattare l’avvocato Vanacore? Scrivile una mail o richiedi il contatto su Linkedin _____________ ARTICOLO SCRITTO E CURATO DALL’AVV. ANNUNZIATA VANACORE: Avvocato civilista, esperta in diritto dei contratti e responsabilità civile; diritto di famiglia e dell’eredità; diritto della proprietà e del condominio. Professionista iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano e consulente Jointly.