Con la Pillola Giuridica di questo mese analizziamo la legge n. 76/2016, che disciplina le Unioni Civili. Nonostante il ritardo accumulato rispetto agli altri paesi europei, l'Italia ha recentemente adeguato la propria normativa ai principi Comunitari fornendo finalmente riconoscimento e tutela alle coppie formate da persone dello stesso sesso. 

Il rilievo sociale ed il diritto alla tutela costituzionale riconosciuti alle Unioni Civili, ha fatto sì che al nuovo istituto sia stata estesa la quasi totalità delle norme destinate a regolare il matrimonio eterosessuale, rendendone la parificazione quasi completa.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i diritti e gli obblighi di cui godono gli “uniti civilmente”.

 

RAPPORTI PATRIMONIALI

Dal punto di vista dei “rapporti patrimoniali” in mancanza di diversa indicazione al momento della celebrazione, il regime della coppia sarà il seguente: 

  • Comunione dei benii beni acquisiti dopo la celebrazione dell’unione cadranno quindi in comunione indipendentemente da chi li abbia acquistati;
  • Contributo economico proporzionale: ciascuno degli uniti civilmente dovrà contribuire economicamente al ménage  proporzionalmente al proprio patrimonio e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • Diritto alla reversibilità in caso di decesso: è previsto il diritto alla reversibilità della pensione in favore del compagno superstite.  
  • Diritto di successione: sul piano dei diritti ereditari, l’unito civilmente avrà gli stessi diritti successori del coniuge superstite.
 

RAPPORTI PERSONALI

Riguardo ai “rapporti personali”, gli obblighi derivanti dall’Unione Civile sono essenzialmente:

  • la reciproca assistenza morale e materiale,
  • la collaborazione nell’interesse della coppia
  • la coabitazione, salva la possibilità di scegliere residenze diverse.
 

COME SI CELEBRA L'UNIONE CIVILE

  • Due persone maggiorenni dello stesso sesso, potranno unirsi civilmente recandosi dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui uno dei due ha la residenza ( previa consegna della propria documentazione anagrafica e del nulla osta all’unione ).
  • Nel giorno e nell’ora fissati, con l’assistenza di due testimoni, l’unione sarà celebrata.
  • Dopo la celebrazione l’Ufficiale di Stato Civile trascriverà l’Unione nell’Archivio del Comune in cui questa ha avuto luogo e agli uniti civilmente verrà rilasciato un certificato che ne attesta lo stato.
 
N.B. Ove una coppia omosessuale fosse già stata unita o sposata all’estero, dovrà solo produrre la relativa documentazione all’Ufficio dello Stato Civile in Italia e richiedere la registrazione dell’Unione anche nel nostro paese.
 

LO SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE: ANNULLAMENTO E DIVORZIO

Come nel matrimonio, anche nell’Unione Civile ove il rapporto si deteriori e gli uniti civilmente intendano separarsi, occorrerà seguire una procedura legislativamente determinata.

  • Lo scioglimento dell’Unione Civile potrà avvenire quando uno o entrambi i componenti cella coppia manifestino dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile competente la volontà di scioglimento.
  • Tale manifestazione di volontà sarà seguita da un procedimento giudiziale attinente uno degli specifici casi di annullamento previsti dalla legge (ad es. per vizio della volontà) oppure da un procedimento di Divorzio.
  • Il divorzio si introduce con ricorso, in via congiunta o disgiunta, dinanzi al Tribunale competente e prevede la necessaria assistenza di un avvocato.
 
N.B. Non è richiesta la preventiva separazione legale. Il divorzio sarà quindi dichiarato direttamente  

DIRITTO ALL'ASSEGNO ALIMENTARE

La Sentenza che dichiara il divorzio, ove sia concordato tra le parti oppure il Giudice ne individui la necessità, potrà anche prevedere un assegno alimentare, a carico della parte economicamente più forte in favore della parte più debole.

La quantificazione dell’assegno, non legata necessariamente al tenore di vita condotto in corso di unione, verrà determinata dal Giudice sulla base della valutazione comparativa di numerosi parametri quali:

  • la situazione reddituale e patrimoniale dei due;
  • la capacità lavorativa anche potenziale di ciascuno, per evitare rendite parassitarie;
  • la durata del rapporto ed il contributo dato da ciascuno al ménage durante l’unione;
  • nonché le ragioni che hanno portato allo scioglimento dell’unione.
 

IN CONCLUSIONE 

Per concludere, si può dire che i dati statistici relativi alla celebrazione delle Unioni Civili in Italia rilevano un buon successo dell’istituto che ha saputo rispondere ad una reale esigenza sociale.   Questo articolo ti è sembrato utile? Vuoi maggiori informazioni su Jointly, i partner e le nostre iniziative? Contattaci Vuoi contattare l’avvocato Vanacore? Scrivile una mail o richiedile il contatto su Linkedin __________ ARTICOLO SCRITTO E CURATO DALL’AVV. ANNUNZIATA VANACORE: Avvocato civilista, esperta in diritto dei contratti e responsabilità civile; diritto di famiglia e dell’eredità; diritto della proprietà e del condominio. Professionista iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano e consulente Jointly.