Il desiderio e la disponibilità a prendersi cura di un bambino, anche nei casi in cui non si abbiano figli naturali, può essere realizzato in vari modi. L’Adozione nazionale e l’Affido familiare offrono la possibilità a bambini e ragazzi in stato di abbandono nel nostro paese di godere dell’affetto, della protezione e dell’accudimento di un contesto familiare; consentendo a chi abbia un forte senso genitoriale di svolgere questa funzione in favore di piccoli bisognosi di cura e amore. Nel nuovo appuntamento della rubrica ''L'avvocato Consiglia'' vedremo gli step e i requisiti necessari per l' Adozione e l' Affidamento di un minore. 


La necessaria tutela dei minori richiede che, per accedere all’Adozione o all’Affido, si debbano seguire procedure e regole ben definite e che i richiedenti vengano ritenuti idonei a svolgere il compito di genitori.Vediamo quali sono i presupposti e condizioni richieste nei casi di adozione e di affido di minori sul territorio italiano.

 

L’ADOZIONE NAZIONALE DI MINORI

 

Il Tribunale per i Minorenni, quando riceve notizia dai Servizi sociali o da altri soggetti che un minore di età si trova in stato di abbandono; avvia una procedura per accertare la situazione e, ove verifichi l’esistenza di un reale e definitivo stato di abbandono, dichiara lo “stato di adottabilità del minore”.

 

Step 1: la domanda e l'idoneità all'adozione

Da parte loro le coppie di coniugi che desiderano adottare un bambino devono presentare domanda al Tribunale per i Minorenni della Provincia nella quale risiedono.

I Tribunali mettono a disposizione dei richiedenti, anche on line, i modelli e le informazioni necessarie per poter correttamente iniziare la procedura.

Il Giudice minorile designato, una volta ricevuta la domanda, trasmetterà il dossier ai Servizi Sociali competenti, che prenderanno contatto con gli aspiranti genitori e svolgeranno le necessarie verifiche.

Affinché la domanda possa essere accolta, occorre che:

  • la coppia richiedente sia sposata da almeno tre anni e non sia separata;
  • che vi sia una differenza di età tra 18 e 45 anni tra il minore e almeno uno degli adottanti;
  • si dimostri di avere adeguati mezzi economici per poter accogliere e mantenere un bambino;
  • che si venga ritenuti moralmente e psicologicamente adeguati ad occuparsi di un minore fornendogli la cura e l’educazione necessaria.

L’Iter di valutazione ha una durata normalmente di circa sei mesi e, se si conclude positivamente, il Tribunale rilascia alla coppia un provvedimento che attesta l’idoneità all’adozione.

 

Step 2 : L'affidamento preadottivo

Quando il Tribunale per i Minorenni verifica che se vi sono minori in stato di adottabilità contatta, tra le coppie ritenute idonee all’adozione, quella che nel caso concreto appare essere la più adeguata ad occuparsi del minore. Trovata la famiglia disponibile, il Tribunale dispone l’affidamento preadottivo del bambino, questa fase ha la durata di un anno.

Durante questo anno di coabitazione per così dire “in prova”, i Servizi Sociali seguono da vicino, con verifiche periodiche, la positività della convivenza tra il bambino ed i suoi nuovi genitori, redigendo una relazione finale che viene trasmessa al Tribunale.

 

Step 3 : La sentenza di Adozione

Se la convivenza risulta positiva e felice, il Tribunale procede ad emanare la sentenza di adozione, i cui effetti sono permanenti e definitivi. Ciò  fa sì che l’adottato diventi a tutti gli effetti e definitivamente figlio degli adottanti, con una perfetta equiparazione ai figli naturali.

Il minore assume quindi il cognome dei nuovi genitori, è sottoposto alla loro potestà genitoriale e instaura relazioni parentali con la famiglia degli adottanti, cessando tutti i rapporti con la famiglia di origine.

'' Allo stato attuale la legge in Italia limita l’adozione nazionale cd. legittimante alle sole coppie sposate; anche se l’evoluzione della sensibilità sociale e della giurisprudenza stanno chiaramente volgendo all’estensione della possibilità di adottare anche ad altre tipologie familiari.''
 

L’ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Esiste però già da tempo un altro tipo di adozione, aperto alle coppie non sposate ed anche ai single. E' la cosiddetta adozione in casi particolari.

I presupposti e le condizioni richieste per questo tipo di adozione sono diversi dall’adozione legittimante; così come diversa è la sua logica ed i suoi effetti. Non è necessario infatti (per l’Adozione in casi particolari) che il minore si trovi in stato di abbandono poiché la legge tende a supplire a situazioni di bisogno e accudimento di altro genere.

Possono essere adottati con questa modalità ad esempio:
  • i minori orfani dei genitori da parte di un parente entro il sesto grado o da parte di chi, anche non parente,  sia già in una condizione di familiarità affettiva con il minore;
  • il figlio del coniuge (vedovo o divorziato) da parte del nuovo coniuge;
  • il minore affetto da handicap e orfano di genitore.
Anche in questo caso la domanda va presentata al Tribunale per i Minorenni territorialmente competente. Effettuate le necessarie verifiche, occorre acquisire il consenso dell’adottante e del minore che abbia più 14 anni oltre che del genitore e/o del tutore del medesimo ove esistenti. L’Adozione in casi particolari una volta dichiarata è definitiva, salvo i casi di revoca previsti dalla legge, essenzialmente per indegnità. In conseguenza di ciò il minore adottato acquisisce lo status di figlio dell’adottante, ma con alcune differenze rispetto ai figli naturali:
  • non stabilisce legami di parentela con la famiglia di quest’ultimo;
  • non cessa completamente i rapporti con la sua famiglia di origine;
  • il cognome dell’adottante viene solo anteposto al cognome originario del minore e non lo sostituisce ;
  • l’adottato avrà diritti di successione (quale figlio) verso il genitore adottante ma sarà non viceversa.
 

AFFIDO FAMILIARE

Quando poi non si voglia o possa richiedere un’adozione ma si desideri comunque aiutare un piccolo in difficoltà, ci si potrà rivolgere all’istituto dell' Affido familiare. L’Affido è un altro strumento che consente l’accoglienza di minori in difficoltà, caratteristiche essenziali sono la temporaneità e la consensualità. Lo scopo è infatti quello di tutelare i bambini mantenendo i legami con la loro famiglia d’origine; offrendo loro, nel contempo, un contesto familiare più adeguato quando la famiglia naturale si trovi in temporanea situazione di difficoltà materiale e/o psichica.  

Consensualità e Temporaneità: Il ruolo dei Servizi Sociali Territoriali

I Servizi Sociali Territoriali sono gli attori principali di questo processo, mettono in contatto le due famiglie - affidataria e naturale - ed elaborano il progetto di affido delineandone i tempi e i modi ritenuti più opportuni. I bambini e i ragazzi affidabili possono essere italiani o stranieri, neonati, bambini e adolescenti sino ai diciotto anni d’età. L’affido potrà essere presso una coppia con o senza altri figli; o anche presso una persona singola, potrà essere a tempo pieno o solo per una parte della giornata, secondo il caso concreto. Inoltre:
  • Se l’affido ha il consenso della famiglia naturale, il progetto dei Servizi sociali è ratificato dal Tribunale.
  • Ove invece non vi sia il consenso della famiglia naturale esso è deciso e regolato dall’Autorità Giudiziaria.
In entrambi i casi il minore manterrà rapporti con tutte e due le famiglie; poiché la famiglia affidataria si impegna ad assicurare al bambino accudimento, educazione e affetto; ma anche a favorire, con le modalità indicate nel progetto, il rapporto del minore con la famiglia di origine.  

I limiti temporali dell'Affidamento

L’affidamento per sua natura temporaneo, ha durata normalmente prevista è di uno/due anni. Al termine del periodo, i Servizi Sociali verificano se la famiglia naturale abbia superato le proprie difficoltà e sia di nuovo in grado di accogliere il minore. In caso positivo il progetto si concluderà; altrimenti il periodo di affido potrà essere prolungato. Se si dovesse accertare che l’abbandono da temporaneo è divenuto definito, il minore potrà essere dichiarato adottabile e la famiglia affidataria; ove lo desideri, potrà anche proporre domanda di adozione.
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Articolo scritto e curato dall' Avv. Annunziata Vanacore : Avvocato civilista, esperta in diritto dei contratti e responsabilità civile; diritto di famiglia e dell’eredità; diritto della proprietà e del condominio. Professionista iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano e consulente Jointly.