La Donazione è uno strumento giuridico di grandissima diffusione, più o meno tutti nella vita vi ricorriamo, per dare o ricevere liberalità. Il Codice Civile regola dettagliatamente le Donazioni e la giurisprudenza se ne è occupata molte volte, cerchiamo di chiarire i principi essenziali della materia.

 

Tipologie Giuridiche:

  • Donazioni Dirette

  • Donazioni Indirette

  • Donazioni Informali

 

Donazioni Dirette

E’ questo il contratto specifico attraverso cui una parte, il donante, per puro spirito di liberalità arricchisce l’altra parte, il donatario. Il codice civile richiede, a pena di nullità, la forma solenne dell’atto pubblico notarile con la presenza di due testimoni. La forma solenne alla presenza del Notaio è richiesta dalla legge per sottolineare l’importanza dell’atto e stimolare nel donante la riflessione sulle conseguenze di quanto sta facendo: suo impoverimento in favore dell’arricchimento di un altro soggetto senza alcun corrispettivo, per solo spirito di liberalità. Sono a forma libera solo le donazioni di beni mobili di modico valore, che si perfezionano con la semplice consegna del bene.  

Donazioni Indirette

Nelle Donazioni Indirette lo spirito di liberalità viene realizzato non in maniera immediata tramite un contratto a ciò destinato, ma in maniera mediata, attraverso l’utilizzazione di un altro negozio che ha una sua causa tipica e diversa, ma il cui effetto ulteriore sarà anche l’arricchimento del beneficiario senza un corrispettivo per il donante. In questi casi la legge NON richiede la forma solenne dell’atto notarile con due testimoni. Sarà sufficiente che siano rispettate le forme del diverso contratto attraverso il quale anche la donazione si realizza. Degli esempi chiariranno meglio.

Donazioni di tipo Indirette: qualche esempio

  • Il contratto a favore di terzo (un esempio è il versamento di una somma di proprietà di un soggetto su un conto cointestato con altri, che ne verranno così arricchiti);
  • Il pagamento di un debito altrui - il pagamento di un prezzo dovuto da altri (classico esempio il pagamento dell’appartamento intestato al figlio da parte dei genitori);
  • La vendita di un bene a un prezzo irrisorio - la rinuncia a un credito o a un diritto reale - la delega ad operare su un proprio conto bancario senza obbligo di rendiconto per il delegato.
In tutti questi casi, se sono rispettati i requisiti formali richiesti dai singoli contratti attraverso cui la donazione si realizza (compravendita immobiliare, apertura di Conto Corrente cointestato, atto unilaterale di rinuncia al credito, etc...) e se l’intenzione del donante è effettivamente quella di apportare un beneficio a titolo gratuito al donatario, la donazione sarà perfettamente valida.

Donazioni cd. Informali

Diverso è il caso delle donazioni cosiddette informali, che invece sono considerate nulle dalla giurisprudenza e che, quindi, possono essere impugnate in Tribunale da chiunque vi abbia interesse in ogni tempo. Questo tipo di donazione realizza senza atto notarile il passaggio diretto di un bene da donante a donatario. Classico caso è l’attribuzione di una somma o di altri valori mobiliari da un soggetto ad un altro tramite bonifico bancario o trasferimento titoli; ad esempio il genitore che trasferisce un importo significativo sul conto del figlio. In questo caso il passaggio dei valori è diretto e la banca funge solo da tramite materiale. Ne consegue che una simile operazione è nulla. In caso di morte del donante quindi, i suoi eredi potranno agire in giudizio senza limiti per far dichiarare la nullità della donazione e vedersi restituire la somma.
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ARTICOLO SCRITTO E CURATO DALL’ AVV. ANNUNZIATA VANACORE: Avvocato civilista, esperta in diritto dei contratti e responsabilità civile; diritto di famiglia e dell’eredità; diritto della proprietà e del condominio. Professionista iscritta all’Albo degli Avvocati di Milano e consulente Jointly.