La risposta N°456/2019 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato modalità e tempistiche per usufruire della detassazione del premio di risultato derivante dall'applicazione di accordi di II livello; con particolare riguardo ai criteri di incrementalità dei parametri economici (già oggetto di precedenti interpelli) e della maturazione dello stesso (e già non rispetto alla materiale erogazione).


 

Detassazione Premio di Risultato: Il Principio ''Pro Rata Temporis'' 

Se da un lato l'Agenzia delle Entrate si era già più volte pronunciata rispetto i cosiddetti ''criteri di misurazione di incrementalità'' del premio di risultato ai fini della detassazione; (Risposta N.205/2019) per quanto concerne la loro determinazione con ragionevole anticipo rispetto all'eventuale produzione futura da determinare. Dall'altro con la Risposta N. 456/2019 si stabilisce di fatto un nuovo parametro che identifica la possibilità di riduzione del premio detassabile ad aliquota sostitutiva (10%) secondo il principio del ''Pro Rata Temporis'', ossia in proporzione al tempo trascorso fra l'accordo e la misurazione dell'incremento. Nel caso di specie si parla di un accordo siglato in data 2 luglio 2018 che, secondo l'Agenzia, potrebbe dare accesso al regime di detassazione PDR limitatamente alla quota maturata dopo la sottoscrizione, ma solo alla condizione che l'incremento sia registrato nella seconda parte dell'anno rispetto a quella precedente (in questo caso i due semestri precedenti). Viene dunque ad essere configurato un periodo di confronto infrannuale che è di per sé estraneo all'accordo aziendale, che prevede invece un confronto annuale.  

Il Caso Specifico:

La società Istante aveva già sottoscritto nel settembre 2016 degli accordi aziendali con i propri dipendenti con riferimento al triennio 2016; 2017 e 2018 con il fine dell’erogazione di premi di risultato.

Questi accordi erano improntati a due criteri di performance (di stabilimento e di area/dipartimento) di ammontare variabile e così corrisposti:

  • Un anticipo pari al 30% del premio a gennaio dell'anno di riferimento;
  • Un conguaglio pari al 70%  liquidato al raggiungimento degli obiettivi, corrisposto nell’anno successivo a quello di riferimento, entro e non oltre il mese di aprile.

Questi accordi sono stati integrati a luglio del 2018; in modo da riparametrare gli indicatori e renderli aderenti alla normativa (Legge di Stabilità 2016) al fine di beneficiare della Detassazione.

L'Istante si rivolge all’Agenzia per verificare se il premio di risultato, relativo periodo d’imposta 2018 e soltanto per la quota corrisposta a conguaglio nel corso 2019 e anni successivi, possa beneficiare dell’agevolazione ed usufruire dell' imposta sostitutiva del 10 per cento.

Detassazione Premio di Risultato: l'interpretaione dell'Agenzia delle Entrate

Ribadendo il concetto che ogni criterio di misurazione della performance aziendale debba essere ragionevolmente determinata con ragionevole anticipo sulla misurazione degli stessi rispetto ad una produttività futura non ancora realizzata; l'Agenzia chiarisce che:

''Qualora la misurazione degli indicatori individuati nell’accordo integrativo rilevi; al 31 dicembre 2018, un incremento del loro valore rispetto a quello che i medesimi indicatori registravano al 30 giugno 2018; l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10 per cento potrà riguardare solo il 50 per cento del premio di risultato del 2018”.

 L'azienda potrà comunque recuperare le maggiori ritenute adottare sul 50% del totale del premio relativo al 2018 in sede di conguaglio 2020.

Per gli anni successivi invece: 

“L’'imposta sostitutiva potrà trovare applicazione a condizione che l’indicatore di riferimento assicuri comunque conformità ai parametri normativi vigenti; e sia individuato in data antecedente l’inizio del periodo di maturazione della retribuzione incentivante...''

 

Conclusioni: 

Questa interpretazione dell'Agenzia delle Entrate pone qualche problema per quanto concerne la misurazione effettiva della ''quantità'' di Premio di Risultato che può godere della detassazione; ma naturalmente nel caso di accordi di II livello sottoscritti durante l'anno. Alla luce di tale pronunzia, ed in attesa di ulteriori chiarimenti specifici, occorrerà dunque prestare molta attenzione all'esatta quantificazione monetaria del premio, da mettere in rapporto alla maturazione dello stesso sul piano temporale dell'anno fiscale di riferimento.