Normativa Welfare

Cos’è il Welfare aziendale?

Per Welfare aziendale si intende un insieme di somme, prestazioni, opere e servizi di utilità sociale che le aziende possono mettere a disposizione della generalità di dipendenti o categorie di dipendenti e dei loro familiari per promuovere il benessere economico, fisico, psicologico e sociale di tutti i lavoratori.

Vuoi conoscere meglio la normativa che regola il Welfare?

Queste sono le 3 fonti di riferimento:

  • Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) che definisce quali servizi di welfare aziendale non costituiscono reddito da lavoro dipendente
  • Le leggi di bilancio – stabilità (2016, 2017, 2018) che regolamentano la modalità̀ di conversione dei premi di produttività̀ in welfare aziendale
  • Le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate che interpretano e definiscono puntualmente le norme presenti nel TUIR e nelle leggi di bilancio e stabilità

Quali sono le categorie di servizi che rientrano nel Welfare?

Gli articoli 51 e 100 del TUIR definiscono le categorie di servizi che per legge possono essere considerati di welfare aziendale ai fini fiscali, e che quindi non contribuiscono a formare reddito da lavoro dipendente, con un vantaggio sulla tassazione.

  • Ricreazione e tempo libero: ingressi cinema e teatri, abbonamenti alla palestra, spa, centri sportivi, impianti sciistici, viaggi, pacchetti esperienze, eventi spettacoli, attività extrascolastiche
  • Educazione e istruzione; master, università, corsi di formazione extraprofessionali, corsi di lingua, spese di educazione e di istruzione per i familiari come rette d’iscrizione e frequenza per ogni tipo di scuola, acquisto di libri di testo scolastici, campus estivi, soggiorni e vacanze studio, ludoteche e altri servizi aggiuntivi (per esempio gite d’istruzione e scuolabus)
  • Servizi di baby sitting e servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (assistenza domiciliare, badanti, assistenza residenziale).
  • Abbonamenti al trasporto pubblico
  • Prestazioni sanitarie (check up, visite specialistiche, odontoiatriche, riabilitazione, counseling e supporto psicologico)
  • Beni e servizi in natura, buoni spesa per benzina, shopping, e-commerce (entro la soglia dei fringe benefit: 258,23€ all’anno)
  • Contributi di assistenza sanitaria a enti o a case con fine esclusivamente assistenziale (nessun limite quando il contributo deriva dalla conversione del premio di risultato, negli altri casi fino a 3615,2 € all’anno)
  • Versamenti integrativi a fondi di previdenza (nessun limite quando il contributo deriva dalla conversione del premio di risultato, negli altri casi fino a 5164,57 € all’anno).

Come definito dall’articolo 12 del Tuir, i servizi di welfare aziendali possono essere dedicati al dipendente stesso o ai suoi familiari, intesti come:

  • coniuge
  • figli
  • genitori 
  • fratelli e sorelle
  • generi e nuore
  • suoceri

Che vantaggio ha l’azienda che fa Welfare?

Per gli importi erogati come welfare aziendale sono previsti significativi sgravi fiscali e contributivi sia per l’azienda sia per i dipendenti. Questo significa che l’azienda può contribuire al benessere economico, fisico, psicologico e sociale dei propri dipendenti e supportarli in un modo nuovo.

Requisito essenziale per godere dei benefici fiscali è l’assegnazione dei contributi di welfare alla generalità della popolazione aziendale o a categorie omogenee di dipendenti, ad esempio dipendenti con stessa sede o ufficio, dipendenti con lo stesso livello contrattuale, dipendenti con esigenze sociali, personali e organizzative simili.

Quali sono le modalità di erogazione e i relativi vantaggi fiscali?

Contributi welfare CCNL: per il dipendente non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali e per l’azienda sono costi aziendali deducibili al 100%.

Contributi welfare unilaterali on top: per il dipendente non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali. Per l’azienda sono al 100% deducibili per importi entro la soglia dei fringe benefit (258,23€ all’anno) o quando l’erogazione avviene come adempimento di un obbligo definito in un regolamento aziendale; in assenza del regolamento aziendale è ammessa la deducibilità entro il limite del 5/1000 del costo del lavoro indicato in bilancio

Conversione del premio di risultato (PDR): i vantaggi fiscali sono previsti per i dipendenti con redditi annui inferiori a 80.000 € e per un importo convertito di massimo € 3.000 all’anno per dipendente. Come per i contributi welfare CCNL, quando il premio di risultato viene convertito in welfare, per l’azienda è prevista la piena deducibilità e per il dipendente gli importi convertiti non costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali nel caso di conversione di premio di risultato è inoltre ammessa la possibilità di superare le soglie di deducibilità normalmente previste per la previdenza complementare (€ 5.164,57) e l’assistenza sanitaria integrativa (€ 3.615,20). Per i lavoratori con reddito superiore a € 80.000 annui gli accordi possono prevedere il riconoscimento del premio sotto forma di welfare, con la conseguente attribuzione dei medesimi benefici fiscali previsti per i dipendenti con redditi inferiori a 80.000 € annui, solo nel caso in cui non sia prevista come alternativa la sua conversione monetaria.

Le piattaforme di gestione dei Flexible Benefit e i crediti welfare

Per rendere acquistabili i servizi da parte dei dipendenti, le aziende scelgono di mettere a disposizione dei propri dipendenti una piattaforma dedicata al Welfare aziendale attraverso la quale è possibile, per il dipendente, navigare una ampia offerta di servizi e acquistarli attraverso i crediti welfare che l’azienda ha messo a sua disposizione sulla base della conversione del PDR o delle altre modalità di erogazione.

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Cosa succede se i dipendenti non spendono tutti i crediti welfare?

A seconda degli accordi sindacali e della regolamentazione sulle diverse modalità di erogazione, i crediti welfare non spesi possono essere convertiti in previdenza complementare o riportati ad anno nuovo.