12 settembre 2017
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, hanno firmato il decreto che riconosce ai datori di lavoro privati sgravi contributivi nel caso in cui prevedano, nei contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori.
Il decreto ministeriale prende le mosse dal decreto attuativo del Jobs Act ai sensi dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 relativo alle misure sulla conciliazione vita lavoro, in vigore dal 25 giugno 2015. In particolare, è previsto dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 80 del 2015 recante Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Questo incentivo valorizza il ruolo della contrattazione di secondo livello, strumento di grande valore per sostenere il lavoro in tutti i suoi aspetti, ma soprattutto ridefinisce meglio la strategia e la filosofia del welfare aziendale che non va inquadrato soltanto in termini di risparmi economici o di “surrogato” del reddito, ma va inserito in una più ampia filosofia organizzativa-gestionale delle aziende che guarda al benessere e alla centralità delle persone e alla valorizzazione delle diversità presenti in azienda.
Gli sgravi contributivi, al momento in via sperimentale, saranno concessi ai datori di lavoro che avranno sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali che prevedano l'introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata che siano innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento o dalle disposizioni, norme vigenti.
Il beneficio potrà essere riconosciuto ai contratti collettivi aziendali che verranno sottoscritti e depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 agosto 2018, con i limiti e le modalità stabilite nel decreto.
Con il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 12 settembre 2017 vengono definiti criteri e modalità soprattutto in tre aree :
A) Area di intervento genitorialità
Estensione temporale del congedo di paternità, con previsione della relativa indennità
Estensione del congedo parentale, in termini temporali e/o di integrazione della relativa indennità
Previsione di nidi d'infanzia / Asili nido / Spazi ludico-ricreativi aziendali o interaziendali
Percorsi formativi (e-learning / coaching) per favorire il rientro dal congedo di maternità
Buoni per l'acquisto di servizi di baby sitting
B) Area di intervento flessibilità organizzativa
Lavoro agile
Flessibilità oraria in entrata e uscita
Part time
Banca ore
Cessione solidale dei permessi con integrazione da parte dell'impresa dei permessi ceduti
C) Welfare aziendale
Convenzioni per l'erogazione di servizi time saving
Convenzioni con strutture per servizi di cura
Buoni per l'acquisto di servizi di cura
L’elenco è ampio e innovativo rispetto ai precedenti decreti sul tema, come accennato, ma sicuramente diverso ne è l’impatto. Il decreto attuativo, ad esempio dovrà chiarire maggiormente cosa voglia dire “previsione di asili nido aziendali” (contributi nell’ambito delle somme stanziate ?) e probabilmente meglio precisare “convenzioni in materia di servizi time saving” e “dei servizi di cura” che prevederebbe un semplice catalogo di servizi convenzionati.
Inoltre potrebbe essere opportuno allargare nell’ambito della lettera C cosa viene ricompreso come Welfare per la cura dei figli e dei familiari, in armonia di quanto previsto nelle precedenti leggi di stabilità sia pure attraverso forme diverse di finanziamento (es. premio di produttività, erogazioni contributi azienda, ecc.).
Lo sgravio contributivo sarà riconosciuto una sola volta per ciascun datore di lavoro nel biennio 2017-2018.
L'ammontare dello sgravio contributivo, in funzione dell'importo complessivo delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, nonché del numero dei datori di lavoro e della relativa forza aziendale media, sarà quantificato dall' Inps che quale provvederà a comunicare le risultanze delle procedure al Ministero del lavoro e Ministero dell’ Economia e delle Finanze.
Le misure di conciliazione ai fini dell'ammissione al beneficio, dovranno essere in numero minimo di due di cui almeno una individuata tra le aree di intervento A) o B). Il contratto collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al settanta per cento della media dei dipendenti occupati dal medesimo datore di lavoro nell'anno civile precedente la domanda.
Come presentare domanda per le misure di conciliazione vita privata vita lavoro all’INPS
Ai fini dell'ammissione allo sgravio contributivo i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti abilitati, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, in via telematica, apposita domanda all'Inps.