La risoluzione 78/E/2018 dell'Agenzia delle Entrate è entrata in modo dirompente sulla materia dei premi di risultato   e sul meccanismo della detassazione, dando indicazioni sui criteri che devono essere individuati negli accordi di secondo livello per ottenere l'accesso all'imposta del 10% sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali.


Da ''Il sole 24 ore'' 12/11/2018 - ''Check - up sulle intese aziendali per la detassazione dei premi''

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

 

LA RISOLUZIONE 78/E/2018

Secondo l'Agenzia «non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto; dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio». La questione  non è di poco conto; perché spinge a un'attenta revisione delle intese in vigore, per verificarne l'aderenza o meno al dettato normativo e di prassi.

 

LE CONDIZIONI

La bussola sulla detassazione dei premi di risultato è il decreto interministeriale Lavoro-Economia attuativo dell'articolo 1, comma 188, della legge 208/2015. Secondo questa disposizione (articolo 2) - per poter usufruire della "cedolare secca" del 10% - i sistemi premiali devono essere regolati da intese collettive territoriali o aziendali, intendendosi come tali quelle stipulate da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

 

L'ESATTA DEFINIZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'

L'altro elemento è quello della esatta definizione dei "premi di produttività": questi si identificano nelle somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Sono, quindi, due le connotazioni che devono essere presenti:

 
  • Da un lato, questi salari devono essere variabili in relazione all’obbiettivo prefissato. Non sono, perciò, conformi al dettato normativo accordi che prevedano erogazioni in misura fissa;
  • Dall'altro lato, i contratti collettivi devono stabilire criteri oggettivi di misurazione e verifica degli incrementi di produttività; descritti non in via astratta ma agganciando il monitoraggio «rispetto ad un periodo congruo definito». 
 
Il Decreto ministeriale  lascia dunque libertà alle parti; sia sull'individuazione dei target, sia dell'arco temporale di riferimento, ma non è possibile prescindere dalla sussistenza di questi elementi. Pertanto, vanno individuati sistemi oggettivi di reportistica correlati a un determinato intervallo di tempo.  

LA RESPONSABILITA' DEL SOSTITUTO

Il datore di lavoro, nella sua veste di sostituto d'imposta, dovrà essere in grado di sostenere i requisiti dell'intesa in occasione di eventuali accertamenti fiscali: peraltro, depositando il contratto, come previsto dall'articolo 5 del Dm, il datore ne dichiara la conformità alle disposizioni del decreto.

Non dovrebbe essere preclusa - prima del pagamento del premio e dell'applicazione della detassazione - una "sistemazione" (dove possibile) degli accordi non conformi, magari con una integrazione e con il conseguente deposito dell'appendice sottoscritta dalle parti: certo, non sarebbe ammissibile una riscrittura ex novo e in corsa dei parametri.

 

IL RECUPERO DELL'IRPEF

La risoluzione 78/E ha ribadito che se lo schema premiale non è coerente con i principi illustrati sopra e il datore ha corrisposto il premio applicando comunque il regime agevolato; dovrà recuperare la differenza di Irpef e addizionali tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi da lavoro dipendente.

  • Il primo passo è evidenziare nuovamente in busta paga l'imponibile detassato in precedenza e, tramite il riconteggio dell'imposta dovuta, recuperare gli importi dagli stipendi.
  • Il secondo step, come prescritto dalla prassi delle Entrate, è calcolare gli interessi per il ritardato versamento.
Tutto questo è possibile in fase pre-conguaglio e di ravvedimento; viceversa - decorsi i termini o in sede di accertamento - al datore sarà applicato il regime sanzionatorio ordinario.

UN ESEMPIO

Agenzia delle Entrate Risoluzione 19 ottobre 2018, n.78/E Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212 -. Reddito di lavoro dipendente - Detassazione Premi di risultato - Art. 1, commi 182 a 189, legge n. 208 del 2015 e ss.mm. (legge n. 208 del 2015) Irpef - Premi di risultato - Reddito di lavoro dipendente - Detassazione premi di produzione - Tassazione agevolata premi di produttività - Regime fiscale agevolato ex art. 1, commi 182 e ss., L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) - Requisito dell'incremento di produttività
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente QUESITO:
ALFA S.p.A ha sottoscritto con le Segreterie Nazionali di sigle sindacali e con le R.S.U.  un verbale di accordo integrativo del contratto aziendale di secondo livello. In tale verbale vengono definiti gli obiettivi e i relativi parametri di misurazione relativi al Premio di Risultato 2017; con erogazione 2018; in particolare, per quanto concerne l’obiettivo della redditività è individuato nel valore dell’EBIT, fissato in … di euro, il relativo parametro; per l’obiettivo dell’efficienza, il parametro è dato dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei relativi programmi di consegna. La società istante chiede se per il descritto premio di risultato sia corretta l’applicazione del regime agevolato previsto dall'art. 1, commi 182 e ss., della legge n. 208 del 2015 e ss.mm.
 
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che essendo stato raggiunto l’obiettivo ed essendo stati rispettati i presupposti richiesti dal legislatore per l’applicazione del regime agevolato; sia corretta l’applicazione del beneficio fiscale attraverso la detassazione del premio di risultato erogato ai propri dipendenti.
 
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge di Stabilità 2016 ha previsto misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali. In particolare, è stata reintrodotta a regime, dal 2016, una modalità di tassazione agevolata; consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento ai "premi di risultato di ammontare variabile; la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188"; ovvero con il decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 25 marzo 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro in data 16 maggio 2016 (di seguito, decreto).
L’articolo 2 del decreto definisce, al comma 1, i premi di risultato come "somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione", individuando al comma 2 - con una elencazione esemplificativa - alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi.
 
Il comma 187 della legge di Stabilità 2016 subordina, inoltre, l'applicazione della agevolazione alla circostanza che l'erogazione delle somme avvenga "in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
 
Al riguardo, il citato comma 2 dell’articolo 2 del decreto stabilisce, inoltre, che "I contratti collettivi ... devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi .. rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo.". Al termine del periodo previsto dal contratto cd. periodo congruo, ovvero di maturazione del premio, deve essere, quindi, verificato un incremento di produttività, redditività ecc., costituente il presupposto per l'applicazione del regime agevolato. La durata del “periodo congruo” è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall'azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo stesso.
Non è, pertanto sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.
Il requisito dell'incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, come detto, costituisce una caratteristica essenziale dell'agevolazione, così come prevista dalla legge di Stabilità 2016, che differenzia la misura dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall'incremento di produttività.
 
Nella fattispecie in esame, si rileva che l'erogazione del premio di risultato non è subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro; come richiesto dalla norma in esame e come illustrato dalla circolare n. 28/E del 2016. Bensì è ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, costituito dal raggiungimento di un valore dell’EBIT e, in relazione al basket di commesse, dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto nei programmi di consegna. In ragione di quanto precisato, si ritiene che il premio di risultato in esame non possa fruire del regime fiscale agevolato previsto dal citato art. 1, commi 182 e ss., della legge di Stabilità 2016 e ss.mm. Per completezza, si fa però presente che, qualora il valore dell’EBIT raggiunto in riferimento all’anno 2017 risulti incrementale rispetto al valore dell’EBIT registrato in riferimento all’anno 2016; il premio di risultato in esame, potrà godere del regime agevolativo previsto dalla più volte citata legge di Stabilità 2016. Ad analoghe conclusioni si perviene in relazione alla misurazione dell’altro parametro; ovvero qualora il rispetto dei tempi di consegna, riferiti al 2017, registri un miglioramento rispetto ai tempi di consegna rilevati nel 2016; nel presupposto che, da quanto formalizzato e asserito dalla società istante sembra sussistere, i due obiettivi siano alternativi. Resta fermo che se al termine del periodo congruo non si registri l’incremento nei termini appena illustrati e il datore di lavoro abbia erogato il premio di risultato applicando il regime agevolativo; questi sarà tenuto, con la prima retribuzione utile, al recupero delle imposte non versate in occasione dell'erogazione dell’emolumento premiale.
 
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.