Il servizio di Car Pooling, una delle possibilità offerte dal datore di lavoro ai propri collaboratori per la mobilità sostenibile e a sostegno al reddito, è esente e ai fini Irpef. Questo è quanto stabilito dalla'Agenzia delle Entrate nell'Interpello n. 461 del 2019.


MOBILITÀ CONDIVISA: DI COSA STIAMO PARLANDO

Il servizio di mobilità è una modalità di trasporto, che si sostanzia in un uso condiviso di veicoli privati tra due o più soggetti dipendenti della azienda in oggetto; driver e rider (rispettivamente il guidatore, e cioè colui  che offre la propria auto, e il passeggero/i passeggeri che usufruisce/usufruiscono del passaggio) che devono percorrere uno stesso tragitto per recarsi al lavoro e viceversa, al fine di ridurre i costi di trasporto. Investire in una politica di mobilità sostenibile è sicuramente una misura di sostegno al reddito, ma rientra in tutto e per tutto in una attenta pianificazione del Welfare Aziendale e delle politiche di Mobility Management.  

L'ISTANZA PRESENTATA

La società che aveva depositato l’istanza ha sottoposto alla Agenzia chiarimenti riguardo alla messa a disposizione da parte della stessa società del servizio di Car Pooling alla generalità dei suoi dipendenti tramite la piattaforma Alpha (nome di fantasia). I soggetti sono quindi messi in contatto tra loro attraverso questa piattaforma informatica che peraltro fornisce, nel caso specifico, anche ulteriori servizi connessi al trasporto. Nel rapporto tra driver e rider, la piattaforma procede ad addebitare le somme relative alla condivisione frazionata delle spese del tragitto, calcolate rispetto al numero dei passeggeri e dei parametri forniti dalle tariffe Aci. Successivamente, la stessa a piattaforma procede ad attribuire al driver le somme a titolo di rimborso per i costi effettivamente sostenuti. Queste spese, non essendo percepite dal driver nell'esercizio di una professione, vengono considerate movimentazioni di denaro tra privati e non rilevano come reddito di lavoro dipendente.
  Limitatamente ai profili Irpef: secondo la società che ha fatto istanza, detto servizio dovrebbe considerarsi irrilevante ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, senza alcun limite quantitativo, in ragione dello stesso 'art. 51, comma 2, lett. d) del TUIR ( ad es. «navetta aziendale»). Secondo tale disposizione, il servizio di «trasporto collettivo» deve essere prestato alla generalità dei dipendenti, o categoria di essi, e che quest'ultimi devono risultare estranei al rapporto tra il datore di lavoro ed il vettore. Inoltre, affinché si applichi detta esenzione, è il datore di lavoro ad organizzare il trasporto.  

Detraibilità delle spese di Mobilità sostenute per acquisto abbonamenti al TPL

La legge di stabilità del 2018 ha inoltre modificato la normativa fiscale inerente i servizi di trasporto collettivo (casa-lavoro) ampliando la portata delle detrazioni per misure di welfare aziendale anche alle '' ...somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari'...'  (Art 51 l. d bis) 
 

LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:

Nella risposta, l'Agenzia fornisce una diversa lettura delle norme circa il trattamento fiscale in capo ai dipendenti del servizio di Car Pooling; non ritenendo applicabile la citata lett. d), in quanto il datore di lavoro rimane estraneo al rapporto con il vettore (presupposto indispensabile affinché si applichi tale esenzione), limitandosi solamente a mettere a disposizione una piattaforma informatica.
Il servizio di car pooling potrebbe, invece, rientrare nella successiva lett. f) dell'art. 51, comma 2, Tuir, ovverosia l'utilizzazione di opere e servizi aventi «utilità sociale», come educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto (art. 100, comma 1, Tuir), essendo stati assegnati «volontariamente» e rivolti alla generalità dei dipendenti o loro categoria (condizioni queste che consentono l'esenzione Irpef senza alcun limite quantitativo).
La rilevanza sociale dei servizi di Car Pooling - che ne determina l'esenzione per i dipendenti - consisterebbe, in un'ottica socio-aziendale, nella riduzione dei «costi sociali e individuali di trasporto aumentando, nel contempo la puntualità dei dipendenti rispetto l'orario di lavoro e favorendone la socializzazione», così come affermato dall’avvocato Giancarlo Sbaraglia dello studi Acta su “Italia oggi”.

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