Buone notizie sul fronte dell'estensione e dell'applicazione dei benefici fiscali relativi alle misure di Welfare Aziendale. L'Agenzia delle Entrate ha dato infatti il via libera alla deducibilità integrale delle spese relative ai beni e i servizi di welfare aziendale anche nel caso in cui questi siano previsti nei confronti di stagisti e di lavoratori cosiddetti somministrati. È questo quello che è emerso dalla Risposta n.10 del 25 gennaio 2019, sollevata da una azienda alberghiera.


IL COMBINATO DISPOSTO CHE AMPLIA LA PLATEA

Secondo l'Agenzia, infatti, il regime fiscale agevolato previsto dall’articolo 51 del TUIR trova applicazione anche per lo stagista (titolare di reddito assimilato) in forza dell’art. 52 del TUIR che, ai fini della determinazione della base imponibile dei redditi assimilati, rinvia alle regole fissate dall’art. 51, e quindi anche a quelle previste per il welfare aziendale e i fringe benefits.

Lo stesso può valere per il contratto di somministrazione a tempo determinato, dal momento che il lavoratore in questo caso è titolare di reddito di lavoro dipendente, la cui base imponibile è determinata ai sensi del già citato articolo 51 del TUIR.

 

IL REQUISITO: LA ''CATEGORIA OMOGENEA DI DIPENDENTI''

L’Agenzia evidenzia che, per accedere alla deducibilità prevista dall'articolo 51 del TUIR, è necessario che il piano di welfare sia realizzato in modo tale da far rientrare queste figure professionali all'interno di una categoria omogenea di dipendentiCome è ormai sappiamo interventi di welfare aziendale, per essere deducibili, non possono essere "ad personam".


LEGGI QUI LA RISPOSTA COMPLETA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE 


Jointly, avvalendosi di professionisti affermati nella redazione e nell'implementazione di piani di welfare aziendale; può aiutare te e la tua impresa a prendersi cura del benessere e dei tuoi dipendenti. Per maggiori informazioni: Contattaci