Entrata in vigore il 10 giugno, la nuova legge sulla partecipazione dei lavoratori punta a emulare il modello tedesco dei consigli di fabbrica e a rafforzare la competitività aziendale e l’engagement attraverso il coinvolgimento attivo dei lavoratori. Proposta dalla CISL e modificata in Parlamento, la legge non prevede più l’obbligo giuridico di attuare i modelli partecipativi attraverso la contrattazione collettiva, ma solo la possibilità che le società adottino nei propri statuti questi modelli.

Cosa si intende per partecipazione dei lavoratori

La legge riconosce la partecipazione come strumento strategico per incrementare la produttività, favorire il benessere dei lavoratori, migliorare la governance, valorizzare la responsabilità sociale d’impresa.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le quattro forme di partecipazione dei lavoratori previste: gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva.

1. Partecipazione gestionale

Le imprese potranno includere rappresentanti dei lavoratori negli organi di amministrazione e controllo, in modo differenziato a seconda del modello di governance:

  • Modello dualistico: i lavoratori possono essere rappresentati nel Consiglio di sorveglianza, secondo quanto previsto dallo statuto societario e dai contratti collettivi.

  • Modello tradizionale e monistico: possibilità di nomina nel Consiglio di amministrazione e, se presente, nel Comitato per il controllo sulla gestione.

2. Partecipazione economica e finanziaria

Solo per il 2025, sono previste agevolazioni fiscali per incentivare la partecipazione dei dipendenti ai risultati economici d’impresa:

  • Distribuzione di utili: se almeno il 10% degli utili è distribuito ai lavoratori sulla base di contratti collettivi, la quota è soggetta a imposta sostitutiva agevolata al 5%, fino a un massimo di 5.000 euro lordi.

  • Azionariato diffuso: se i lavoratori ricevono azioni al posto di premi di risultato, i dividendi percepiti fino a 1.500 euro annui godranno di un’esenzione IRPEF del 50%.

3. Partecipazione organizzativa

Le imprese potranno attivare commissioni paritetiche composte in egual misura da rappresentanti aziendali e sindacali. Le aree di intervento includono:

  • miglioramento dei processi produttivi e dei servizi,

  • qualità del lavoro, welfare aziendale, politiche retributive,

  • formazione, inclusione, genitorialità.

4. Partecipazione consultiva

La partecipazione consultiva si realizza attraverso la possibilità per i rappresentanti dei lavoratori (sindacali o eletti) di esprimere pareri non vincolanti su decisioni aziendali rilevanti.

È inoltre previsto un obbligo formativo di almeno 10 ore annue per i rappresentanti dei lavoratori coinvolti nei processi di partecipazione. La formazione è finanziabile attraverso:

Organo di garanzia e formazione

Nasce infine presso il CNEL una Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, composta da rappresentanti istituzionali, esperti e membri designati dalle parti sociali. La Commissione avrà compiti di:

  • monitoraggio sull’attuazione della legge,

  • rilascio di pareri interpretativi,

  • segnalazione di violazioni e proposta di interventi correttivi.

Perché è importante questa legge per le imprese italiane

Un cambio di paradigma nelle relazioni industriali italiane per i promotori; una riforma azzoppata, su base volontaria e con incentivi a tempo (solo 2025) per i critici: queste le posizioni rispetto alla nuova legge appena entrata in vigore. Certo è che la partecipazione gestionale resta subordinata all’inserimento volontario negli statuti societari, e non è quindi resa obbligatoria nel caso in cui sia prevista dalla contrattazione collettiva: una possibilità quindi, non un diritto esigibile. La contrattazione collettiva rimane centrale invece per la partecipazione economica, i cui dettagli devono essere definiti poi a livello aziendale.

Nelle aziende caratterizzate da un dialogo positivo con i sindacati, la legge può rafforzare la collaborazione e portare alla realizzazione di forme di partecipazione da usare anche come formule di employer branding. Altrove, invece, rischia di essere ignorata. Il successo - spiegano gli esperti - dipenderà dalla capacità delle imprese di attrezzarsi e da quella dei sindacati di trasformarsi e incarnare un ruolo più maturo di collaborazione e non di solo scontro.

In un mercato del lavoro caratterizzato da un tasso di engagement ai minimi storici e da un malessere cronico dei collaboratori, questa potrebbe essere l’occasione per migliorare la retention e la soddisfazione dei dipendenti, ridurre i conflitti interni e impostare un nuovo dialogo sociale. Le agevolazioni fiscali per il 2025 offrono un’opportunità di sperimentare meccanismi partecipativi che potranno diventare strutturali nei prossimi anni.

«Un’impresa partecipata è, per definizione, un’impresa inclusiva. Se è vero – come evidenziato dal Diversity Brand Index – che le aziende più inclusive generano fino al 24% in più di utili, grazie a fattori come parità di genere, engagement e trasparenza, allora è evidente che la partecipazione rappresenta uno stimolo concreto in questa direzione. Spetta alle imprese decidere se cogliere o meno questa opportunità». - Ciro Cafiero, Giuslavorista e Founding Partner Studio Legale Cafiero Pezzali & Associati

Cosa possono fare le aziende nel 2025? E nel 2026?

Con l’entrata in vigore della legge, le imprese hanno l’opportunità di attivare strumenti partecipativi già a partire dal 2025, anche se molti benefici concreti si realizzeranno nel 2026. Di seguito alcune indicazioni operative a seconda della situazione di partenza.

Aziende con un accordo di secondo livello già attivo sul Premio di Risultato (PDR)

Chi ha già un accordo PDR, per accedere alla detassazione del 5% sui 5.000 euro, deve imbastire un accordo collettivo aziendale o territoriale ai fini della distribuzione di una quota di almeno del 10% degli utili

Aziende senza accordo PDR

Chi non ha ancora attivato un accordo sul Premio di Risultato può comunque avviare la definizione ex novo di un accordo collettivo che rispetti i requisiti sopra indicati. In questo modo, potrà accedere al regime fiscale agevolato dal 2026.

Aziende con un comitato paritetico già attivo

In questo caso, pur restando valide le condizioni sopra indicate per l’accesso al regime fiscale agevolato, l’azienda può:

  • disciplinare termini e modalità del comitato in un contratto collettivo di secondo livello o in un regolamento interno ad hoc;

  • investire nella formazione dei componenti del comitato (RSA, RSU o, in loro assenza, lavoratori eletti), come previsto dalla legge, sfruttando i fondi dedicati.